Descrizione
ln vista dell'approssimarsi della citata scadenza si è reso necessaria e urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale.
A tal fine il citato articolo 11 dispone, al comma 1 che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026 per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regola re prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla data di scadenza fissata all'atto dell'emissione della carta. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d'identità in formato cartaceo, non scaduto potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'es ercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazio ni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico -consolari all'estero e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Si evidenzia che, in nessun caso il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto p.v..
Si richiama l'attenzione sull' unita circolare dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione esplicativa del decreto-legge in oggetto, che tra l'altro, evidenzia i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identità tra cui il passaporto che costituisce anche il documento destinato precipuamente all'esercizio della facoltà di espatrio.
Documento d'identità provvisorio Con i commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge in oggetto si introduce nell'ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi non rinnovabile e come tale escluso dall'ambito di applicazione del citato Regolamento Ue per espressa previsione dell'art. 2 paragrafo 2 (v. anche Considerando 35) del medesimo atto normativo europeo. II documento provvisorio potrà essere rilasciato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 3 del Testo unico delle leggi della pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 nei casi di urgenza ossia quando il cittadino rappresenti un'esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della carta d'identità elettronica o comunque e di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell'urgenza prospettata. Il documento in parola sarà rilasciato con validità per l'espatrio atteso che tra le ipotesi di urgenza può rientrare quella di un viaggio imminente per il cittadino sprovvisto di un altro documento valido per l'espatrio.
Tuttavia, al momento del rilascio il cittadino deve essere avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel proprio territorio. Il documento provvisorio in questione potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, al fine di garantire la continuità del processo di graduale sostituzione dei documenti cartacei co n quelli elettronici previsto dal Regolamento UE 2025/1208 e dovrà essere riconsegnato all'atto del ritiro della CIE.
I l documento in paro la sarà emesso su supporto cartaceo con requisit i di sicurezza rafforzati rispetto a quelli della attuale carta d'identità cartacea, secondo il modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione .
Le modalità di rilascio saranno analoghe a quelle della carta d'identità cartacea con l'impiego delle dotazioni strumentali già a tal fine utilizzate da codesti Comuni.
Nel rappresentare che il modello di documento è in corso di approvazione e produzione si rinvia alle istruzioni che verranno fornite con successiva circolare.
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Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026, 15:42